Legge federale
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Art. 2a Fondi ubicati in una zona edificabile 8
1 La presente legge non si applica all’affitto di fondi adibiti all’agricoltura qualora la cosa affittata sia interamente situata in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 19799 sulla pianificazione del territorio. 2 I contratti di affitto agricolo in cui la cosa affittata per la durata del contratto è situata interamente in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio rimangono sottoposti al diritto in materia di affitto agricolo per la durata legale dell’affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente. 8 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3589; FF 2006 5815). 9 RS 700 |