Legge federale
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Art. 36 Restrizioni di diritto pubblico 41
1 Il fitto è soggetto al controllo dell’autorità; esso non deve eccedere la misura consentita. 2 Il Consiglio federale fissa i tassi dell’interesse del valore di reddito, l’indennità considerata per gli oneri del locatore, nonché il supplemento previsto per i vantaggi generali. 3 Le prestazioni in natura e le altre prestazioni accessorie convenute devono essere computate nel fitto. 4 Per calcolare il fitto è tenuto conto anche di quanto l’affittuario versa al locatore per una cosa locata, o una cosa non agricola affittata, vincolata a un affitto prevalentemente agricolo. 41 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208). |