1 Il fitto è soggetto al controllo dell’autorità; esso non deve eccedere la misura consentita.
2 Il Consiglio federale fissa i tassi dell’interesse del valore di reddito, l’indennità considerata per gli oneri del locatore, nonché il supplemento previsto per i vantaggi generali.
3 Le prestazioni in natura e le altre prestazioni accessorie convenute devono essere computate nel fitto.
4 Per calcolare il fitto è tenuto conto anche di quanto l’affittuario versa al locatore per una cosa locata, o una cosa non agricola affittata, vincolata a un affitto prevalentemente agricolo.
41 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).