Legge federale
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Art. 38 Fitto per singoli fondi
1 Il fitto per singoli fondi si compone di:
2 L’autorità competente può accordare, di caso in caso, supplementi riferiti all’azienda e non eccedenti ognuno il 15 per cento quando il fondo:
3 Per edifici agricoli non possono essere accordati supplementi ai sensi dei capoversi 1 lettera c e 2. 44[CS 979; RU 1955711, 19621323art. 54 cpv. 1 n. 4, e cpv. 2, 1979 892. RU 1993 1410art. 93 lett. b]. Ora: dell’art. 10 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11). |