Legge federale
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Art. 42 Autorizzazione del fitto per un’azienda
1 Il fitto per un’azienda deve essere autorizzato. 2 Il locatore deve chiedere l’autorizzazione entro tre mesi dall’inizio dell’affitto o dalla modifica del fitto convenuta con l’affittuario. L’adeguamento del fitto nei limiti delle modifiche degli elementi di calcolo fissati dal Consiglio federale non è soggetto ad autorizzazione. A richiesta di una parte, l’autorità competente emana una decisione con cui accerta in quale misura il fitto può essere adeguato. 3 L’autorità designata dal Cantone, se viene a conoscenza che non è stata chiesta l’autorizzazione di un fitto, promuove la procedura autorizzativa. |