1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. a dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).
Art. 42Autorizzazione del fitto per un’azienda
1 Il fitto per un’azienda deve essere autorizzato.
2 Il locatore deve chiedere l’autorizzazione entro tre mesi dall’inizio dell’affitto o dalla modifica del fitto convenuta con l’affittuario. L’adeguamento del fitto nei limiti delle modifiche degli elementi di calcolo fissati dal Consiglio federale non è soggetto ad autorizzazione. A richiesta di una parte, l’autorità competente emana una decisione con cui accerta in quale misura il fitto può essere adeguato.
3 L’autorità designata dal Cantone, se viene a conoscenza che non è stata chiesta l’autorizzazione di un fitto, promuove la procedura autorizzativa.