Legge federale
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Art. 43 Opposizione contro il fitto per fondi
1 Contro il fitto convenuto per singoli fondi, le autorità designate dal Cantone possono fare opposizione presso l’autorità competente per l’autorizzazione. 2 L’opposizione va fatta entro tre mesi da quando l’autorità interessata ha avuto conoscenza della conclusione del contratto o dell’adeguamento del fitto, ma in ogni caso entro due anni dall’inizio dell’affitto o dal momento dell’adeguamento del fitto.46 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208). |