Legge federale
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Art. 50 Ricorso all’autorità cantonale di ricorso
1 Le decisioni dell’autorità amministrativa di prima istanza possono essere impugnate nel termine di 30 giorni dinnanzi all’autorità cantonale di ricorso. 2 L’autorità di ricorso notifica la propria decisione alle parti e all’opponente; la comunica altresì all’autorità inferiore. |