Legge federale
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Art. 58
1 Gli atti normativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia.52 2 Per l’entrata in vigore della presente legge i Cantoni adeguano le loro disposizioni d’esecuzione e l’organizzazione delle loro autorità. 3 All’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni cantonali contrarie. 52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208). |