Legge federale
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Art. 60 Disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore il 20 ottobre 1986 55
1 Eccettuate le disposizioni sulla durata dell’affitto, sull’affitto particella per particella e sull’affitto complementare, la presente legge si applica anche ai contratti d’affitto conclusi o rinnovati prima della sua entrata in vigore. La durata della rinnovazione di un contratto intervenuta dopo l’entrata in vigore della presente legge è da questa regolata. 2 Se la data in cui l’affitto è iniziato non può essere determinata, si presume che l’affitto sia iniziato al termine primaverile del 1973 previsto dall’uso locale. 3 Se la disdetta è stata data prima dell’entrata in vigore della presente legge per un termine che coincide con la data dell’entrata in vigore della presente legge o ad essa successivo, la parte interessata può chiedere entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la protrazione giudiziale dell’affitto secondo le nuove disposizioni. 4 Le azioni e le domande pendenti sono decise secondo il diritto in vigore al momento della sentenza o della decisione. 55 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208). |