Legge federale
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Art. 60b Disposizioni transitorie relative alla modifica del 5 ottobre 2007 57
1 I contratti d’affitto relativi a fondi adibiti all’agricoltura, qualora la cosa affittata sia interamente situata in una zona edificabile secondo l’articolo 15 della legge federale del 22 giugno 197958 sulla pianificazione del territorio, rimangono sottoposti al diritto in materia di affitto agricolo per la durata legale dell’affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente. 2 I contratti d’affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze quanto alla dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) sussistono come contratti relativi ad aziende agricole per la durata legale dell’affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente. 57 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3589; FF 2006 5815). 58 RS 700 |