1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. a dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).
Art. 7Durata iniziale
1 La durata iniziale dell’affitto è di almeno nove anni per le aziende agricole e di almeno sei anni per i singoli fondi.
2 La pattuizione di una durata più breve è valida soltanto se approvata dall’autorità. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’inizio dell’affitto.
3 Una durata più breve è autorizzata quando circostanze personali o economiche di una parte o altri motivi obiettivi lo giustifichino.12
4 Se l’autorizzazione è negata o se la domanda è tardiva, l’affitto è soggetto alla durata minima legale.
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3589; FF 2006 5815).