Legge federale
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Art. 8 Rinnovazione dell’affitto
1 Il contratto d’affitto è considerato rinnovato senza modifiche per altri sei anni:
2 La pattuizione di una rinnovazione di durata inferiore è valida solo se approvata dall’autorità. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’inizio della rinnovazione. 3 Sono applicabili per analogia le disposizioni sulla riduzione della durata iniziale. |