Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 31 Presupposti del diritto
1I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se:
1bisPer verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un’analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.2 2Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull’indennità per lavoro ridotto:
3Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). |