Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 83a Revisione e controllo dei datori di lavoro
1L’ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. 2Sono fatte salve le decisioni secondo l’articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2. 3In materia di controllo dei datori di lavoro decide l’ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell’incasso. 1 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). |