Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 85f Promovimento della collaborazione interistituzionale
1I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:
2In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA3, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 35a capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19894 sul collocamento (LC) se:
3Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:
4Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in deroga all’articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto. 1 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). |