Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 88 Datori di lavoro
1I datori di lavoro:
2I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l’articolo 82 capoversi 3 e 4.3 2bisSe la riscossione indebita o il tentativo di riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro, dette spese sono a carico di questi ultimi.4 2terSe il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l’ufficio di compensazione può decidere, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA5, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa è incaricata dell’incasso.6 3Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni7 sugli atti illeciti.8 5La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.10 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761). |