Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 89a Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse di compensazione
1Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all’articolo 78 LPGA2 contro l’ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di compensazione dell’AVS, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS o la commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest’ultimo statuisce mediante decisione. 2Per la responsabilità delle casse di compensazione dell’AVS verso la Confederazione si applica per analogia l’articolo 70 LAVS3. L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento. 1 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). |