Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 91 Capitale d’esercizio delle casse
1L’ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale d’esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa amministra il suo capitale d’esercizio a titolo fiduciario. 2In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all’ufficio di compensazione. |