Legge federale
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Art. 90a Partecipazione della Confederazione 352
1 La partecipazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. 2 La partecipazione della Confederazione è aumentata di 69,5 milioni di franchi all’anno per il periodo 2020–2022, al fine di promuovere il reinserimento dei lavoratori indigeni.353 3 Nel 2020 e nel 2021 la Confederazione eroga un contributo straordinario al fondo di compensazione. Gli importi totali dei contributi straordinari per gli anni 2020 e 2021 sono calcolati in base alle spese generate dall’indennità per lavoro ridotto nei periodi di conteggio del pertinente anno.354 4 Se è prevedibile che alla fine del 2021 il debito del fondo di compensazione superi il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione e se questo superamento è riconducibile all’epidemia di COVID-19, la Confederazione può erogare al fondo di compensazione un contributo straordinario.355 352 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761). 353 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 set. 2011 sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività (RU 2011 4497; FF 2011 6005). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 373; FF 2019 6861). 354 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Finanziamento supplementare dell’assicurazione contro la disoccupazione) (RU 2020 3847; FF 2020 5879). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Contributo straordinario 2021 al fondo di compensazione), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 154; FF 2021 285). 355 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Finanziamento supplementare dell’assicurazione contro la disoccupazione), in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2022 (RU 2020 3847; FF 2020 5879). |