Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,
chiunque viola il suo obbligo d’annunciare,
chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti,
chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero,
chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure447
chiunque, come titolare della cassa di un’organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo,
è punito con la multa, purché non si tratti di una fattispecie di cui all’articolo 105.448