Legge federale
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Art. 107 Delitti e contravvenzioni nell’azienda
Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell’azienda di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale oppure nell’azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974449 sul diritto penale amministrativo. |