Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 53Esercizio del diritto all’indennità
1 Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.
2 Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo l’esecuzione del pignoramento.
3 Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura relativa all’esercizio del diritto all’indennità.178
178 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).