Legge federale
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Art. 83a Revisione e controllo dei datori di lavoro 308
1 L’ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. 2 Sono fatte salve le decisioni secondo l’articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2. 3 In materia di controllo dei datori di lavoro decide l’ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell’incasso. 308 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). |