1 I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:
- a.
- gli uffici di orientamento professionale;
- b.
- i servizi sociali;
- c.
- gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
- d.
- gli organi di esecuzione dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione contro le malattie;
- e.325
- gli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;
- f.
- le autorità cantonali incaricate della formazione professionale;
- g.
- l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
- h.
- altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.
2 In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA326, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera a della presente legge e all’articolo 35a capoverso 1 LC327 se:328
- a.
- la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e
- b.
- gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
3 Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:
- a.
- non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e
- b.
- le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento:
- 1.
- per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e
- 2.
- per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidità.
4 Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in deroga all’articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.