Legge federale
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Art. 90c Rischio congiunturale 358
1 Se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoverso 2 di 0,3 punti percentuali al massimo e sottopone all’obbligo di contribuzione la parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato. Il contributo riscosso su tale parte di salario non può eccedere l’1 per cento.359 2 Se, alla fine dell’anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione, raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce, entro un anno, l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoversi 2 e 3. Riduce inoltre contemporaneamente e nella stessa proporzione la partecipazione della Confederazione fissata nell’articolo 90 lettera b e la partecipazione dei Cantoni fissata nell’articolo 92 capoverso 7bis. Può rinunciare a ridurre l’aliquota di contribuzione se le previsioni congiunturali lasciano presagire un aumento forte e incombente della disoccupazione. Se il livello del capitale proprio peggiora nuovamente, il Consiglio federale può aumentare l’aliquota di contribuzione sino agli importi massimi fissati nell’articolo 3 capoversi 2 e 3. 358 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 359 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3519; FF 2013 1645).Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. BGE
146 V 104 (8C_589/2019) from 3. April 2020
Regeste: Art. 3 und Art. 90c Abs. 1 AVIG; Beitragspflicht bei nachträglicher Lohnzahlung. Die Bestimmung des Beitragssatzes einer Lohnnachzahlung (Art. 5 Abs. 1 AHVG) ist nicht oder nicht ausschliesslich auf der Ebene des Beitragsbezugs abzuhandeln, sondern in erster Linie unter dem an der Beitragspflicht anknüpfenden Gesichtspunkt des massgeblichen Erwerbsjahres bzw. der Anrechnung der entsprechenden Beiträge. Soweit Rz. 2035.2 WBB (Stand 1. Januar 2018; Variante b) den ALV-Beitragssatz bei Einkommensbezügen in einem Jahr nach Beendigung der Versicherungspflicht ungeachtet des im betreffenden Erwerbs- oder Bestimmungsjahr erzielten Einkommens festlegt, ist die betreffende Wegleitung mit der Vorinstanz als bundesrechtswidrig zu qualifizieren (E. 3-8). |