Legge federale
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Art. 75a Progetti pilota 265
1 Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a:
2 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli articoli 1a–6, 8, 16, 18 capoversi 1 e 1bis, 18a, 18b, 18c, 22–27, 30, 51–58 e 90–121. 3 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1a–6, 16, 51–58 e 90–121. 4 I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni. 265 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). |