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Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° settembre 2023)
1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a:
a.
sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
b.
mantenere posti di lavoro esistenti; o
c.
reintegrare disoccupati.
2 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli articoli 1a–6, 8, 16, 18 capoversi 1 e 1bis, 18a, 18b, 18c, 22–27, 30, 51–58 e 90–121.
3 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1a–6, 16, 51–58 e 90–121.
4 I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.
265 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).