Legge federale
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Art. 1
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all’indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2 L’articolo 21 LPGA non è applicabile. L’articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7 3 Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.8 7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475; FF 2002715). 8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). |