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Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 1
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all’indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 L’articolo 21 LPGA non è applicabile. L’articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7
3 Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.8