Legge federale
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Art. 110 Vigilanza 455
Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA456) provvedono segnatamente all’applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione. 455 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |