Legge federale
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Art. 26 Indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile 116
Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all’indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l’articolo 27. 116Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 19961445; FF 1994III 1445). |