Legge federale
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Art. 35 Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto
1 L’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l’indennità per lavoro ridotto.150 1bis La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.151 2 Il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle prestazioni di al massimo sei periodi di conteggio se:
3 Un nuovo prolungamento temporaneo della durata massima delle prestazioni è subordinato alla sola condizione di cui al capoverso 2 lettera b.153 150Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). 151Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273294; FF 1994 I 312). 152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659). 153 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659). |