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Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 35Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto
1 L’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l’indennità per lavoro ridotto.150
1bis La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.151
2 Il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle prestazioni di al massimo sei periodi di conteggio se:
a.
il numero dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello di sei mesi prima; e
b.
le previsioni della Confederazione sull’evoluzione del mercato del lavoro non lasciano intravedere alcun miglioramento nei dodici mesi successivi.152
3 Un nuovo prolungamento temporaneo della durata massima delle prestazioni è subordinato alla sola condizione di cui al capoverso 2 lettera b.153
150Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
151Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273294; FF 1994 I 312).
152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
153 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).