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Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 38Esercizio del diritto all’indennità
1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
2 Tutti i diritti all’indennità per un’azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell’articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
3 Il datore di lavoro presenta alla cassa:
a.
i documenti necessari per l’ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell’indennità;
b.
un conteggio sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori;
c.
una conferma secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c).
La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.