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Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)

1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 41 Occupazione provvisoria

1 e 2 ...161

3 Il la­vo­ra­to­re de­ve co­mu­ni­ca­re al da­to­re di la­vo­ro il red­di­to con­se­gui­to, du­ran­te il pe­rio­do di la­vo­ro ri­dot­to, gra­zie all’oc­cu­pa­zio­ne prov­vi­so­ria o a un’at­ti­vi­tà in­di­pen­den­te. Il da­to­re di la­vo­ro ne in­for­ma la cas­sa.

4 Il Con­si­glio fe­de­ra­le sta­bi­li­sce il mo­do e la mi­su­ra in cui è te­nu­to con­to del red­di­to ot­te­nu­to con l’oc­cu­pa­zio­ne prov­vi­so­ria per la de­ter­mi­na­zio­ne del­la per­di­ta di gua­da­gno com­pu­ta­bi­le.

5 ...162

161Abro­ga­ti dal n. I del­la LF del 19 giu. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).

162Abro­ga­to dal n. I del­la LF del 19 giu. 2020, con ef­fet­to dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).