Legge federale
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Art. 44a Durata del versamento 171
1 L’indennità per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio sull’arco di due anni. 2 Per la determinazione della durata massima dell’indennità di cui all’articolo 35 vengono sommati i periodi di conteggio dell’indennità per lavoro ridotto e dell’indennità per intemperie. 171Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). |