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Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 47Esercizio del diritto all’indennità
1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per il posto di lavoro, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
2 Se per l’azienda decorre un termine di due anni secondo l’articolo 35 capoverso 1, il diritto all’indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l’indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.
3 Il datore di lavoro presenta alla cassa:
a.
i documenti necessari per l’esame del diritto all’indennità e per il calcolo della medesima;
b.
un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.