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Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)

1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5 Pagamento dei contributi

1 Il da­to­re di la­vo­ro de­du­ce la quo­ta del con­tri­bu­to del la­vo­ra­to­re ad ogni pa­ga­men­to del sa­la­rio e la ver­sa, con la pro­pria, al­la com­pe­ten­te cas­sa di com­pen­sa­zio­ne AVS.

2 I la­vo­ra­to­ri i cui da­to­ri di la­vo­ro non so­no sog­get­ti all’ob­bli­go di con­tri­bu­zio­ne pa­ga­no i lo­ro con­tri­bu­ti uni­ta­men­te a quel­li dell’AVS al­la cas­sa di com­pen­sa­zio­ne AVS, al­la qua­le so­no af­fi­lia­ti.