Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)

1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Open article in different language:  DE  |  FR
Art. 56 Obbligo di informare

Il da­to­re di la­vo­ro e l’uf­fi­cio d’ese­cu­zio­ne e fal­li­men­ti so­no te­nu­ti a for­ni­re al­la cas­sa ogni in­for­ma­zio­ne ne­ces­sa­ria per va­lu­ta­re la pre­te­sa del la­vo­ra­to­re e per sta­bi­li­re l’in­den­ni­tà per in­sol­ven­za.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden