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Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)

1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 59d Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate 203

1 Le per­so­ne che non adem­pio­no il pe­rio­do di con­tri­bu­zio­ne, non ne so­no sta­te eso­ne­ra­te e non han­no esau­ri­to il di­rit­to all’in­den­ni­tà di di­soc­cu­pa­zio­ne pos­so­no far va­le­re, en­tro un pe­rio­do di due an­ni e per 260 gior­ni al mas­si­mo, le pre­sta­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 59cbis ca­po­ver­so 3 se in ba­se a una de­ci­sio­ne del ser­vi­zio com­pe­ten­te par­te­ci­pa­no a un prov­ve­di­men­to di for­ma­zio­ne o di oc­cu­pa­zio­ne al­lo sco­po di eser­ci­ta­re un’at­ti­vi­tà lu­cra­ti­va di­pen­den­te.

2 I co­sti dei prov­ve­di­men­ti di for­ma­zio­ne e di oc­cu­pa­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 1 so­no as­sun­ti in par­ti ugua­li dall’as­si­cu­ra­zio­ne e dai Can­to­ni.

203 In­tro­dot­to dal n. I del­la LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I del­la LF del 19 mar. 2010, in vi­go­re dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761).