Legge federale
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Art. 70 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali 243
Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa. 243 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). BGE
111 V 402 () from 10. Dezember 1985
Regeste: Art. 71 Abs. 3 AVIG, Art. 95 Abs. 1 und 81 Abs. 3 AVIV. Reicht der Versicherte das Gesuch um einen Pendlerkosten- oder Wochenaufenthalterbeitrag gemäss Art. 69 bzw. Art. 70 AVIG ohne entschuldbaren Grund erst nach dem auswärtigen Arbeitsantritt ein, werden die Leistungen ab Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bzw. pro rata temporis ausgerichtet. Art. 95 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 81 Abs. 3 Satz 2 AVIV ist gesetzmässig. |