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Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)

1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 75b Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 269

Il Con­si­glio fe­de­ra­le può in­tro­dur­re, per un pe­rio­do di quat­tro an­ni al mas­si­mo, i nuo­vi prov­ve­di­men­ti ine­ren­ti al mer­ca­to del la­vo­ro rea­liz­za­ti nell’am­bi­to di pro­get­ti pi­lo­ta con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 75a e di­mo­stra­ti­si ef­fi­ca­ci.

269 In­tro­dot­to dal n. I del­la LF del 22 mar. 2002, in vi­go­re dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).