Legge federale
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Art. 8 Presupposti del diritto
1 L’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, se:
2 Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all’indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio. 34Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179). |