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Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 8Presupposti del diritto
1 L’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, se:
a.
è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);
b.
ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);
ha terminato la scuola dell’obbligo e non ha ancora raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS35;
e.
ha compiuto o è liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
f.
è idoneo al collocamento (art. 15) e
g.
soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).
2 Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all’indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.
34Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 202392; FF 2019 5179).