Legge federale
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Art. 82a Responsabilità verso gli assicurati e i terzi 287
1 Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all’articolo 78 LPGA288 vanno presentate alla cassa competente; quest’ultima statuisce mediante decisione. 2 La responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole. 287 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |