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Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)
del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)
1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 85Servizi cantonali
1 I servizi cantonali:
a.313 consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell’assicurato;
b.
appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;
c.
decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 capoverso 3;
d.
verificano l’idoneità al collocamento dei disoccupati;
decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;
f.
eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale;
g.
sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all’indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50);
esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59ccpv. 3) e si adoperano affinché l’offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;
fanno periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.