Legge federale
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Art. 85e Promovimento della collaborazione intercantonale 326
1 Diversi Cantoni possono, con l’approvazione dell’ufficio di compensazione, gestire in comune un servizio cantonale per il loro territorio, uffici regionali di collocamento e servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. 2 Il Consiglio federale e l’ufficio di compensazione impartiscono ai Cantoni condizioni quadro in materia di gestione e di finanze, al fine di promuovere la collaborazione intercantonale. 326 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). |