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Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2024)

1Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 87 Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

1 L’uf­fi­cio cen­tra­le di com­pen­sa­zio­ne dell’AVS:

a.
con­trol­la i con­teg­gi del­le cas­se di com­pen­sa­zio­ne AVS;
b.
ver­sa i con­tri­bu­ti ri­scos­si al fon­do di com­pen­sa­zio­ne dell’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro la di­soc­cu­pa­zio­ne;
c.
pre­sen­ta an­nual­men­te i con­ti all’uf­fi­cio di com­pen­sa­zio­ne dell’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro la di­soc­cu­pa­zio­ne.

2 Il Con­si­glio fe­de­ra­le di­sci­pli­na la coo­pe­ra­zio­ne tra l’uf­fi­cio cen­tra­le di com­pen­sa­zio­ne dell’AVS e l’uf­fi­cio di com­pen­sa­zio­ne dell’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro la di­soc­cu­pa­zio­ne.