Legge federale
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Art. 88 Datori di lavoro
1 I datori di lavoro:
2 I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l’articolo 82 capoversi 3 e 4.338 2bis Se la riscossione indebita o il tentativo di riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro, dette spese sono a carico di questi ultimi.339 2ter Se il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l’ufficio di compensazione può decidere, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA340, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa è incaricata dell’incasso.341 3 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni342 sugli atti illeciti.343 4 ...344 5 La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.345 336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 20086761). 338 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 339 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). 341 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 343 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). Nuovo testo giusta l’all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). 344 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). Abrogato dall’all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). 345 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). BGE
135 V 98 (8C_688/2008) from 14. Januar 2009
Regeste: Art. 85 Abs. 1 lit. a BGG; Art. 82 AVIG; Zulässigkeit einer Beschwerde betreffend Haftung des Trägers einer Arbeitslosenkasse gegenüber dem Bund für einen aus der Ausrichtung nicht geschuldeter Leistungen resultierenden Schaden. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über die Haftung des Trägers einer Arbeitslosenkasse gegenüber dem Bund gestützt auf Art. 82 AVIG ist nur zulässig, wenn der Streitwert die Grenze von Fr. 30'000.- erreicht (oder wenn eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt). In der Tat handelt es sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit auf dem Gebiet der Staatshaftung im Sinne von Art. 85 Abs. 1 lit. a BGG (E. 2-5). |